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[1]All'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 489, e' sostituito il seguente:
[2]«Tale spesa sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:
[3]L. 1.400.000 a carico dell'esercizio 1921-922
[4]» 1 500.000 » » 1922-923
[5]» 1.500.000 » » 1923-924
[6]» 2.000.000 » » 1924-925
[7]» 2.000.000 » » 1925-926
[8]Al pagamento del concorso dello Stato si potra' provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori».
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
