Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 489, e' sostituito il seguente:

[2]«Tale spesa sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:

[3]L. 1.400.000 a carico dell'esercizio 1921-922

[4]» 1 500.000 » » 1922-923

[5]» 1.500.000 » » 1923-924

[6]» 2.000.000 » » 1924-925

[7]» 2.000.000 » » 1925-926

[8]Al pagamento del concorso dello Stato si potra' provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori».

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art20 · fonte del testo