Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: All'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 489, e' sostituito il seguente:
tolto: «Tale spesa sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:
tolto: L. 1.400.000 a carico dell'esercizio 1921-922
tolto: » 1 500.000 » » 1922-923
tolto: » 1.500.000 » » 1923-924
tolto: » 2.000.000 » » 1924-925
tolto: » 2.000.000 » » 1925-926
tolto: Al pagamento del concorso dello Stato si potra' provvedere, durante gli esercizi finanziari suindicati, anche ratealmente, in relazione all'avanzamento dei lavori».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art20 · fonte del testo