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[1]Le opere di competenza economica promiscua dello Stato e degli Enti locali, relative ai porti di seconda e terza classe, sono considerate obbligatorie, a termini del secondo comma dell'art. 13 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, in quanto rientrino tra quelle designate specificamente nelle leggi di autorizzazione fin qui emanate o siano previste nei piani regolatori approvati nei modi di legge.

[2]Sono del pari considerate obbligatorie le opere di completamento delle precedenti e le riparazioni straordinarie.

[3]Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1865, n. 3095, per la obbligatorieta' di nuove opere nei porti di quarta classe e' elevato a lire 500,000.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art22 · fonte del testo