Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le opere di competenza economica promiscua dello Stato e degli Enti locali, relative ai porti di seconda e terza classe, sono considerate obbligatorie, a termini del secondo comma dell'art. 13 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, in quanto rientrino tra quelle designate specificamente nelle leggi di autorizzazione fin qui emanate o siano previste nei piani regolatori approvati nei modi di legge.
tolto: Sono del pari considerate obbligatorie le opere di completamento delle precedenti e le riparazioni straordinarie.
tolto: Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1865, n. 3095, per la obbligatorieta' di nuove opere nei porti di quarta classe e' elevato a lire 500,000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art22 · fonte del testo