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[1]Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sono sostituiti i seguenti:

[2]I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate, sono approvati dal ministro competente su parere o su visto:

  • a)dell'ingegnere capo del genio civile sino all'importo di lire 500,000;
  • b)dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile sino a lire 1,000,000;
  • c)del Consiglio superiore dei lavori pubblici per cifre maggiori.

[3]Occorrera' tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima, o si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si prevede superiore ad un milione, salvo che costituiscano esecuzione d'un progetto di massima gia' approvato.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art23 · fonte del testo