Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sono sostituiti i seguenti:
tolto: I progetti di tutte le opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, esclusi quelli per le strade ferrate, sono approvati dal ministro competente su parere o su visto:
tolto: a) dell'ingegnere capo del genio civile sino all'importo di lire 500,000;
tolto: b) dell'ispettore superiore compartimentale del genio civile sino a lire 1,000,000;
tolto: c) del Consiglio superiore dei lavori pubblici per cifre maggiori.
tolto: Occorrera' tuttavia il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando debbano essere determinati criteri di massima, o si tratti di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si prevede superiore ad un milione, salvo che costituiscano esecuzione d'un progetto di massima gia' approvato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art23 · fonte del testo