Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1921 al 13 gennaio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]La somma di 30 milioni prevista dagli articoli 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, per la somministrazione di mutui di favore da concedersi per l'esecuzione di opere di bonificamento agrario, e' portata a lire 50 milioni per l'esercizio 1921-922 e per ciascuno dei tre esercizi successivi.

[2]Nel bilancio del Ministero di agricoltura saranno stanziate, annualmente, le somme occorrenti per il servizio per gli interessi sui detti mutui.

[3]L'estensione dei benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, autorizzata con l'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1919 n. 2297, e con l'art. 16 del citato decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e' accordata con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro.

[4]Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del lavoro potranno essere estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 13 gennaio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art25 · fonte del testo