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[1]La somma di 30 milioni prevista dagli articoli 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, per la somministrazione di mutui di favore da concedersi per l'esecuzione di opere di bonificamento agrario, e' portata a lire 50 milioni per l'esercizio 1921-922 e per ciascuno dei tre esercizi successivi. 8
[2]Nel bilancio del Ministero di agricoltura saranno stanziate, annualmente, le somme occorrenti per il servizio per gli interessi sui detti mutui.
[3]L'estensione dei benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, autorizzata con l'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1919 n. 2297, e con l'art. 16 del citato decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e' accordata con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro.
[4]Con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del lavoro potranno essere estesi ai territori soggetti a bonifica idraulica i benefici delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1924, n. 2085
8La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per l'esercizio 1924-25 lo stanziamento di L. 50,000,000 stabilito dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro romano, e' ridotto a L. 30,000,000".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1925 al 16 dicembre 2010
