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[1]In aumento della spesa straordinaria di L. 6 milioni per i lavori di rinsaldamento e di rimboschimento dei terreni compresi in un bacino montano, stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, in applicazione degli articoli 2 e 18 della legge 21 marzo 1912, numero 442, sono iscritte, nel bilancio del Ministero stesso, le somme di L. 6 milioni per l'esercizio in corso e di L. 4 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi.

[2]Le maggiori somme stanziate saranno erogate per la esecuzione dei lavori piu' urgenti di sistemazione dei bacini montani da determinarsi dal ministro di agricoltura.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 13 gennaio 1925

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art27 · fonte del testo