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[1]In aumento della spesa straordinaria di L. 6 milioni per i lavori di rinsaldamento e di rimboschimento dei terreni compresi in un bacino montano, stanziati nel bilancio del Ministero di agricoltura, in applicazione degli articoli 2 e 18 della legge 21 marzo 1912, numero 442, sono iscritte, nel bilancio del Ministero stesso, le somme di L. 6 milioni per l'esercizio in corso e di L. 4 milioni per ciascuno dei tre esercizi successivi. 8
[2]Le maggiori somme stanziate saranno erogate per la esecuzione dei lavori piu' urgenti di sistemazione dei bacini montani da determinarsi dal ministro di agricoltura.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 dicembre 1924, n. 2085
8La L. 21 dicembre 1924, n. 2085 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' sospeso per l'esercizio finanziario 1924-25 lo stanziamento di complessive L. 4,400,000 autorizzato dagli articoli 18 della legge 13 luglio 1911, n. 774 e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1925 al 16 dicembre 2010
