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[1]Il primo alinea dell'articolo 2 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, modificativo dell'art. 44 del testo unico approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e' sostituito dal seguente:
[2]«Le case di civile abitazione e le sopraelevazioni la cui costruzione sia iniziata e completata nel periodo dal 5 luglio 1918 al 31 dicembre 1925 godono della esenzione dalla imposta e' sovraimposta sui fabbricati per 10 anni, salve le disposizioni stabilite dall'articolo 1 del citato R. decreto per le case popolari ed economiche».
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
