Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il primo alinea dell'articolo 2 del decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 16, modificativo dell'art. 44 del testo unico approvato con R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Le case di civile abitazione e le sopraelevazioni la cui costruzione sia iniziata e completata nel periodo dal 5 luglio 1918 al 31 dicembre 1925 godono della esenzione dalla imposta e' sovraimposta sui fabbricati per 10 anni, salve le disposizioni stabilite dall'articolo 1 del citato R. decreto per le case popolari ed economiche».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art29 · fonte del testo