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Con Regio decreto, su proposta dei ministri d'industria e commercio, e del lavoro, sentito il Comitato di cui all'art. 10:

  • a)saranno determinati i criteri in base ai quali, entro i limiti delle disponibilita', si procedera' alla assegnazione dei contributi;
  • b)saranno emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni finanziate, in corso, o da iniziarsi, siano mantenuti in giusta relazione coi costi delle materie prime e della mano d'opera.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art32 · fonte del testo