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Con Regio decreto, su proposta dei ministri d'industria e commercio, e del lavoro, sentito il Comitato di cui all'art. 10:
- a)saranno determinati i criteri in base ai quali, entro i limiti delle disponibilita', si procedera' alla assegnazione dei contributi;
- b)saranno emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni finanziate, in corso, o da iniziarsi, siano mantenuti in giusta relazione coi costi delle materie prime e della mano d'opera.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
