Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con Regio decreto, su proposta dei ministri d'industria e commercio, e del lavoro, sentito il Comitato di cui all'art. 10:
tolto: a) saranno determinati i criteri in base ai quali, entro i limiti delle disponibilita', si procedera' alla assegnazione dei contributi;
tolto: b) saranno emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni finanziate, in corso, o da iniziarsi, siano mantenuti in giusta relazione coi costi delle materie prime e della mano d'opera.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art32 · fonte del testo