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[1]Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura di concerto con quelli dei lavori pubblici e del lavoro, potra' essere dichiarata, di pubblica utilita' ed obbligatoria la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione su progetti redatti dallo Stato, o da altri Enti pubblici o privati.
[2]Col decreto stesso sara' determinato il concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, rimanendo la restante spesa a carico delle proprieta' interessate.
[3]Per la costituzione dei relativi Consorzi sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, relative ai Consorzi di bonifica di seconda categoria.
[4]Con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero d'agricoltura saranno di anno in anno portate in aumento al corrispondente capitolo le somme occorrenti per la quota di concorso a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
