Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura di concerto con quelli dei lavori pubblici e del lavoro, potra' essere dichiarata, di pubblica utilita' ed obbligatoria la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione su progetti redatti dallo Stato, o da altri Enti pubblici o privati.
tolto: Col decreto stesso sara' determinato il concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa, rimanendo la restante spesa a carico delle proprieta' interessate.
tolto: Per la costituzione dei relativi Consorzi sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255, relative ai Consorzi di bonifica di seconda categoria.
tolto: Con la legge d'approvazione del bilancio del Ministero d'agricoltura saranno di anno in anno portate in aumento al corrispondente capitolo le somme occorrenti per la quota di concorso a carico dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art4 · fonte del testo