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Per agevolare nel Mezzogiorno e nelle Isole la costruzione di nuovi impianti idroelettrici concessi o da concedere, compresa la costruzione delle linee di trasmissione di energia elettrica gli Enti concessionari che, da soli o consorziati, siano proprietari nel Regno di altri impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica in regolare efficienza, potranno ottenere per le nuove opere e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori la concessione di mutui dagli Istituti indicati all'art. 1 sino a lire 200.000.000 anche oltre l'ammontare capitalizzato dei sussidi governativi, entro il limite della meta' del valore venale degli impianti esistenti e mai oltre il valore degli impianti stessi risultante dall'ultimo bilancio anteriore alla pubblicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010
