Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per agevolare nel Mezzogiorno e nelle Isole la costruzione di nuovi impianti idroelettrici concessi o da concedere, compresa la costruzione delle linee di trasmissione di energia elettrica gli Enti concessionari che, da soli o consorziati, siano proprietari nel Regno di altri impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica in regolare efficienza, potranno ottenere per le nuove opere e in relazione allo stato di avanzamento dei lavori la concessione di mutui dagli Istituti indicati all'art. 1 sino a lire 200.000.000 anche oltre l'ammontare capitalizzato dei sussidi governativi, entro il limite della meta' del valore venale degli impianti esistenti e mai oltre il valore degli impianti stessi risultante dall'ultimo bilancio anteriore alla pubblicazione della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art5 · fonte del testo