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[1]Qualora gli Enti debitori si rendano inadempienti agli obblighi assunti verso gli Istituti mutuanti e questi per i propri ordinamenti non siano in grado di altrimenti rivalersi verso l'Ente debitore, il ministro dei lavori pubblici dichiarera', agli effetti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, la decadenza della concessione per l'impianto a cui favore e' stato contratto il mutuo, ed occorrendo dichiarera' decaduta anche la concessione relativa agli impianti gia' esistenti dati in garanzia.

[2]Dichiarata la decadenza il Ministeri dei lavori pubblici subentrera' nelle ragio ni dell'istituto sovventore ed assicurera' a questo la continuita' ed il regolare pagamento delle annualita' ancora dovute.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art8 · fonte del testo