Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora gli Enti debitori si rendano inadempienti agli obblighi assunti verso gli Istituti mutuanti e questi per i propri ordinamenti non siano in grado di altrimenti rivalersi verso l'Ente debitore, il ministro dei lavori pubblici dichiarera', agli effetti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, la decadenza della concessione per l'impianto a cui favore e' stato contratto il mutuo, ed occorrendo dichiarera' decaduta anche la concessione relativa agli impianti gia' esistenti dati in garanzia.
tolto: Dichiarata la decadenza il Ministeri dei lavori pubblici subentrera' nelle ragio ni dell'istituto sovventore ed assicurera' a questo la continuita' ed il regolare pagamento delle annualita' ancora dovute.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art8 · fonte del testo