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[1]Il Comitato di cui all'articolo 10 provvedera', ad accertare lo stato dei lavori di derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia che, secondo i rispettivi atti di concessione, dovrebbero essere ultimati entro il triennio dalla pubblicazione della presente legge.

[2]Nel caso in cui i lavori non siano iniziati o siano stati interrotti o siano condotti in modo da non dare affidamento per la loro ultimazione nei termini prescritti il Comitato, inteso il parere del Consiglio superiore delle acque, ordinera' le misure necessarie perche' i lavori vengano sollecitamente eseguiti, ed anche la decadenza della concessione nei casi piu' gravi.

Testo in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art9 · fonte del testo