Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 2010 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Comitato di cui all'articolo 10 provvedera', ad accertare lo stato dei lavori di derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia che, secondo i rispettivi atti di concessione, dovrebbero essere ultimati entro il triennio dalla pubblicazione della presente legge.
tolto: Nel caso in cui i lavori non siano iniziati o siano stati interrotti o siano condotti in modo da non dare affidamento per la loro ultimazione nei termini prescritti il Comitato, inteso il parere del Consiglio superiore delle acque, ordinera' le misure necessarie perche' i lavori vengano sollecitamente eseguiti, ed anche la decadenza della concessione nei casi piu' gravi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1177~art9 · fonte del testo