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[1]Il personale dei Regi stabilimenti ittiogenici, nonche' quello del R. laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, verranno ordinati in ruolo organico, come dalle tabelle annesse alla presente legge.
[2]Gli osservatori limnologici e gli osservatori di pesca marittima, per l'indole delle ricerche ad essi affiliate costretti a spostamenti periodici e ad esercitare funzioni saltuarie, non avranno carattere di organi permanenti.
[3]L'ispettorato della pesca provvedera' volta per volta designandovi funzionari propri e delle RR. Universita'. L'azione degli osservatori di pesca marittima sara' integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della squadriglia sperimentale creata con R. decreto 10 giugno 1920, e, per le ricerche oceanografiche, dal R. Comitato talassografico italiano secondo quanto dispone il R. decreto 8 febbraio 1920, n. 183, che istituisce una Giunta esecutiva per le indagini del mare.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
