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[1]D'accordo col Ministero dell'istruzione pubblica nei principali centri pescherecci marini verranno istituite scuole per i pescatori, le quali oltre all'insegnamento elementare forniranno loro nozioni sulla vita dei pesci.
[2]Pure di accordo col Ministero dell'istruzione pubblica sara' introdotto nei programmi delle scuole normali nonche' in quelli delle scuole elementari e nella parte riguardante la storia naturale un accenno alla coltura delle acque in genere con riferimento speciale all'industria della pesca.
[3]Per l'istruzione professionale il Ministero di agricoltura potra' far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli Istituti o Laboratori da esso dipendenti, presso quelli del R. Comitato talassografico o presso gli Istituti nautici.
[4]Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso delta pesca, di comune intesa e col concorso del R. Comitato talassografico potranno essere istituiti quattro incarichi d'insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati dovranno tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.
Testo in vigore dal 2 aprile 1921 al 22 dicembre 2008
