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[1]Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sara' provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.
[2]Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvedera', chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilita', che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre Amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.
[3]Agl'impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, e' applicabile l'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.
[4]Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922. 2
[5]Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima dal maggio 1915, gl'invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valore militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.
[6]Agli avventizi licenziati sara' corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.
[7]Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto crimine verra' corrisposta, invece dell'indennita' di cui al comma precedente, un indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 luglio 1922, n. 938, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080; quelle del R. decreto 7 aprile 1922, n. 412, prorogate col R. decreto 4 giugno 1922, n. 716, e quelle del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1355, sono prorogate a tutto il mese di luglio 1922".
Testo in vigore dal 1 luglio 1922 al 1 settembre 1922
