Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1922 al 15 dicembre 1922. 287 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sara' provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.

tolto: Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvedera', chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilita', che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre Amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.

tolto: Agl'impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, e' applicabile l'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

tolto: Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

tolto: Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima dal maggio 1915, gl'invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valore militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

tolto: Agli avventizi licenziati sara' corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

tolto: Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto crimine verra' corrisposta, invece dell'indennita' di cui al comma precedente, un indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art10 · fonte del testo