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[1]I provvedimenti previsti dal precedente articolo saranno predisposti da un Comitato, costituito da cinque ministri, e verranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

[2]Nel caso in cui detti provvedimenti importino abrogazioni, o modificazioni di disposizioni di legge, essi dovranno essere emanati su parere di una Commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

[3]La Commissione restera' in carica, anche in caso di chiusura della sessione, o di scioglimento della Camera.

[4]Se essa non si pronunziasse nel termine di 15 giorni sugli atti inviati per parere, si riterra' che tale parere sia favorevole.

[5]Il Governo rendera' conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge, e sara' anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali della dotta Commissione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art2 · fonte del testo