Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1922 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
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Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
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3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I provvedimenti previsti dal precedente articolo saranno predisposti da un Comitato, costituito da cinque ministri, e verranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.
tolto: Nel caso in cui detti provvedimenti importino abrogazioni, o modificazioni di disposizioni di legge, essi dovranno essere emanati su parere di una Commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.
tolto: La Commissione restera' in carica, anche in caso di chiusura della sessione, o di scioglimento della Camera.
tolto: Se essa non si pronunziasse nel termine di 15 giorni sugli atti inviati per parere, si riterra' che tale parere sia favorevole.
tolto: Il Governo rendera' conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge, e sara' anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali della dotta Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art2 · fonte del testo