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[1]Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge ciascun ministro rivedra' i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporra' l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacita' o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

[2]Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

[3]Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 23 novembre 1921

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art3 · fonte del testo