Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge ciascun ministro rivedra' i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporra' l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacita' o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio. 1

[2]Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

[3]Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 23 novembre 1921, n. 1741, convertito senza modificazioni dalla L. 9 luglio 1922, n. 1129, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza".

Testo in vigore dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1921 al 23 novembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 novembre 1921, n. 1741, convertito senza modificazioni dalla L. 9 luglio 1922, n. 1129, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art3 · fonte del testo