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Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo ed esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 23 novembre 1921
