Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922. Leggi il testo vigente →
Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo ed esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 novembre 1921, n. 1741, convertito senza modificazioni dalla L. 9 luglio 1922, n. 1129, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza".
Testo in vigore dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922
