Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922. Leggi il testo vigente →

Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo ed esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 23 novembre 1921, n. 1741, convertito senza modificazioni dalla L. 9 luglio 1922, n. 1129, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza".

Testo in vigore dal 23 novembre 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1921 al 23 novembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 novembre 1921, n. 1741, convertito senza modificazioni dalla L. 9 luglio 1922, n. 1129, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art5 · fonte del testo