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[1]I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita', che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

[2]Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennita' pari a tante mensualita' dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

[3]A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini degli articoli precedenti, viene altresi' corrisposto un compenso pari a dodici mensualita' dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sara' pari a tante mensualita' dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art6 · fonte del testo