Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1922 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1922 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 3 dicembre 1922, n. 1601.
Abrogato dal 15 dicembre 1922
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1921 al 15 dicembre 1922. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita', che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.
tolto: Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennita' pari a tante mensualita' dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.
tolto: A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini degli articoli precedenti, viene altresi' corrisposto un compenso pari a dodici mensualita' dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sara' pari a tante mensualita' dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 DICEMBRE 1922, N. 1601
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-13;1080~art6 · fonte del testo