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[1]Gl'impiegati straordinari sono inclusi nei tre ruoli con stipendio pari all'assegno di cui godono attualmente.

[2]Dopo ogni periodo di sei anni di servizio effettivo, a partire dal 1° gennaio 1904, lo stipendio di ciascun impiegato sara' aumentato di un decimo, fino a raggiungere il massimo stabilito nelle tabelle D, E, F, per la categoria nella quale e' iscritto.

[3]Il Ministro dei Lavori Pubblici, uditi i rispettivi Comitati o Consigli d'amministrazione, potra' ammettere al quarto anno al godimento dell'aumento del decimo dello stipendio quegli impiegati che ne siano riconosciuti degni per meriti speciali, limitatamente per ogni ruolo a un decimo del numero totale degl'impiegati di ciascuna categoria.

[4]Ai funzionari che da 8 anni non abbiano avuto alcun aumento di assegno, o lo abbiano avuto inferiore al decimo, e non siano retribuiti col massimo stipendio della rispettiva categoria, sara' accresciuto di un decimo l'assegno stesso dal 1° luglio 1904, tenuto conto degli aumenti inferiori gia' conseguiti.

[5]A quelli poi che si trovano in dette condizioni da 12 anni sara' concesso un secondo aumento del decimo dal 1° gennaio 1905.

[6]A quelli infine che si trovano in dette condizioni da 18 anni, sara' concesso un altro aumento al 1° gennaio 1905.

[7]In verun caso pero' potra' essere superato il massimo di stipendio stabilito per ciascuna categoria.

[8]Ai funzionari presentemente provvisti dello stipendio di L. 6000 sara' accordato, dopo quattro anni dalla concessione del primo decimo, un secondo aumento limitato a L. 400.

[9]Le norme ed i limiti pel passaggio dei funzionari aggiunti da una ad un'altra categoria di ciascun ruolo verranno stabiliti con regolamento da approvarsi con R. decreto, dopo udito il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art10 · fonte del testo