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[1]((Ai funzionari inscritti nei ruoli del personale aggiunto che all'eta' di 65 anni chiedessero il collocamento a riposo, o che in qualunque tempo fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilita' o per riduzione di corpo, alle vedove ed ai figli in caso di morte dell' impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sara' corrisposta una volta tanto una indennita' in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi quindici anni di servizio e di un mese per ogni biennio intiero di ulteriore servizio.
[2]Nel computo delle indennita' sara' tenuto conto del servizio straordinario prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato)).
Testo in vigore dal 31 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
