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[1]Anche prima dell'assegnazione degl'impiegati straordinari ai posti delle varie categorie dei ruoli del personale aggiunto, il pagamento degli attuali assegni ai medesimi sara', a decorrere dal 1° gennaio 1904, effettuato sui fondi dei capitoli 76 bis, 76 quater, e 346 bis dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904.

[2]A decorrere dalla stessa epoca il pagamento delle indennita' di residenza in Roma, dovuto agli impiegati sopraindicati, sara' effettuato sui fondi dei capitoli 76 ter, 76 quinquies e 346 ter dello stato di previsione predetto.

Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art13 · fonte del testo