Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. 392 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, gli ingegneri, gli aiutanti, gli ufficiali d'ordine, e gli inservienti del Genio civile che al 1° gennaio 1904 si trovavano aggregati al R. Ispettorato generale delle strade ferrate, e vi abbiano in qualunque tempo prestato servizio anche in qualita' di straordinario per una durata non minore di tre anni, potranno, col loro consenso, essere trasferiti nel Regio Ispettorato, nei limiti del ruolo, previo parere del Consiglio d'amministrazione per la scelta.
tolto: Le norme per tale passaggio sono le seguenti:
tolto: a) Gli impiegati dell'Amministrazione centrale, e gli ingegneri prenderanno il posto indicato dall'anzianita' dell'ultima promozione nella corrispondente categoria fra i funzionari del R. Ispettorato aventi attualmente lo stesso stipendio.
tolto: Pero' fra coloro che saranno designati per la promozione di merito in occasione dell'applicazione del nuovo organico, i funzionari compresi nell'attuale organico del R. Ispettorato avranno la precedenza su quelli provenienti dall'Amministrazione centrale, e dal R. Corpo del Genio civile, che abbiano una minore anzianita' di servizio, computata dalla data della prima nomina;
tolto: b) Gli aiutanti di 1ª classe che abbiano conseguita la dichiarazione d'idoneita' al posto di ingegnere di 3ª classe del Genio civile potranno essere iscritti nella 3ª classe degli ispettori tecnici, dopo che siano stati promossi gli attuali ispettori allievi di 1ª classe;
tolto: c) Eseguite le promozioni ed iscrizioni di cui al comma precedente, saranno iscritti nella 3ª classe degli ispettori tecnici gli altri aiutanti forniti della laurea d'ingegnere. Essi non potranno conseguire la promozione ad ispettori tecnici di 2ª classe, se non dopo gli allievi ispettori nominati prima dell'aprile 1901;
tolto: d) Saranno iscritti nella 3ª classe degli ispettori amministrativi gli aiutanti di 1ª classe forniti di diploma di geometra o di ragioniere dopo che siano stati promossi gli attuali ispettori allievi di 1ª classe: pero' non potranno conseguire la promozione ad ispettori di 2ª classe se non dopo gli allievi ispettori nominati prima del gennaio 1902;
tolto: e) Gli altri aiutanti saranno iscritti nella categoria dei sottoispettori, nella classe cui e' assegnato stipendio pari a quello da essi goduto attualmente;
tolto: f) Gli ufficiali d'ordine di 1ª e 2ª classe saranno inscritti rispettivamente nella 1ª e 3ª classe degli ufficiali d'ordine del R. Ispettorato, e prenderanno posto dopo quelli che vi sono attualmente compresi.
tolto: La graduatoria fra gli ufficiali d'ordine dell'amministrazione centrale e del Genio civile che saranno passati nel ruolo del R. Ispettorato sara' regolata dall'anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art2 · fonte del testo