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[1]Gl'impiegati straordinari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del R. Ispettorato generale delle strade ferrate e del Corpo Reale del Genio civile, assunti in servizio prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, saranno inscritti in tre distinti ruoli transitori, riportati nelle tabelle D, E, F, annesse alla presente legge ed aventi rispettivamente il titolo di:
[2]1° Ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.
[3]2° Ruolo transitorio del personale aggiunto del R. Ispettorato generale delle strade ferrate.
[4]3° Ruolo transitorio del personale aggiunto del Corpo Reale del Genio civile.
Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
