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Gl'impiegati inscritti nei tre ruoli transitori hanno qualita' d'impiegati civili dello Stato per tutti gli effetti delle vigenti leggi e regolamenti, meno per quanto riguarda gli aumenti sessennali ed il trattamento di riposo, pei quali si provvede in modo speciale nei seguenti articoli 10 e 11. Essi non sono soggetti a ritenuta per pensione.

Testo in vigore dal 8 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-03-03;66~art9 · fonte del testo