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[1]I maggiori proventi complessivi annuali delle tasse in confronto a quelli risultanti dal consuntivo per il 1901-902, serviranno ad aumentare, nello stato di previsione della spesa pel Ministero della Pubblica Istruzione, al di sopra quanto siasi effettivamente verificato al consuntivo suddetto, gli stanziamenti relativi all'istruzione superiore, sia per le dotazioni e per il personale assistente e inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie.

[2]A ciascuna Universita' ed Istituto superiore sara' restituita annualmente la meta' dei maggiori proventi rispettivi per erogarsi, su deliberazione del Consiglio accademico, approvata dal Ministero, agli scopi previsti in questo e nel successivo articolo della presente legge.

[3]Le sopratasse d'esame continueranno ad essere nella nuova misura erogate interamente per propine ai membri delle Commissioni esaminatrici, e sara' sempre, in ogni caso, vietata qualunque sessione di esame oltre le due normalmente stabilite dalla legge 13 novembre 1859, n. 3725;

[4]Nelle Universita' ov'e' maggiore il numero degli studenti, le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, purche' non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potra' presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione.

Testo in vigore dal 18 giugno 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-28;224~art4 · fonte del testo

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