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I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione, in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio dell'istruzione superiore, le somme o le rate annuali di esse, che in base a nuove convenzioni speciali con enti locali e previo concorso di questi, facciano carico allo Stato per costruzioni, e miglioramenti di edifizi delle Universita' e degli Istituti superiori.
Testo in vigore dal 18 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
