Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purche':

  • a)ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purche' possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonche', limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a campings, villaggi turistici o stabilimenti balneari;
  • b)esercizi pubblici che svolgono un'attivita' limitata alle ore serali e notturne.

Testo vigente dal 6 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;425~art2 · fonte su Normattiva