Sono esclusi dal turno settimanale di chiusura gli esercizi di cui all'articolo 1, purche':
- a)ristoranti e bar interni ad alberghi, pensioni e locande, con la limitazione che la somministrazione sia fatta alle persone che vi alloggiano; esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, purche' possano accedervi soltanto gli spettatori; esercizi annessi alle stazioni ferroviarie e aeroportuali o funzionanti sulle autostrade nonche', limitatamente al periodo della stagione turistica, quelli annessi a campings, villaggi turistici o stabilimenti balneari;
- b)esercizi pubblici che svolgono un'attivita' limitata alle ore serali e notturne.
Testo vigente dal 6 luglio 1971
