Gli esercizi di caffe', bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcoolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per il consumo cibi o bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell'articolo 5.

Testo vigente dal 6 luglio 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/1974

    Questione infondata
    23 aprile 1974

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425 (chiusura settimanale dei pubblici esercizi) sollevata in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Art. 41 cost. · Art. 1 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 5 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi · Art. 8 Chiusura settimanale dei pubblici esercizi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;425~art1 · fonte su Normattiva