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[1]Il nuovo Istituto, per ciascuna Societa', e' amministrato da un Comitato diviso in due Sezioni, corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

[2]La formazione di tale Comitato amministrativo, le sue attribuzioni ed i limiti della sua responsabilita' sono determinati dallo Statuto.

[3]Nel Comitato, il personale ferroviario sara' rappresentato da persone elette fra i compartecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sara' stabilito dallo Statuto.

[4]Sui nuovi Istituti verra' esercitata una diretta vigilanza governativa per mezzo di delegati nominati dai tre Ministeri d'Agricoltura, Industria e Commercio, dei Lavori Pubblici e del Tesoro colle norme che saranno stabilite nel Regio decreto di cui all'articolo 1.

[5]I delegati stessi interverranno nelle adunanze dei Comitati amministrativi.

Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 26 aprile 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art10 · fonte del testo

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