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[1]Il nuovo Istituto, per ciascuna Societa', e' amministrato da un Comitato diviso in due Sezioni, corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.
[2]La formazione di tale Comitato amministrativo, le sue attribuzioni ed i limiti della sua responsabilita' sono determinati dallo Statuto.
[3]Nel Comitato, il personale ferroviario sara' rappresentato da persone elette fra i compartecipanti e nella misura di un quarto del numero totale dei membri che sara' stabilito dallo Statuto.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1907, N. 132)).
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MARZO 1907, N. 132)).
Testo in vigore dal 26 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
