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[1]Alle vedove dei compartecipanti e dei pensionati attuali e futuri, le quali sieno senza figli, sara' liquidata la pensione nella misura non maggiore del 50 per cento di quella spettante ai rispettivi mariti, e del 65 per cento se vi sieno anche figli minorenni del compartecipante.
[2]La pensione sara' uguale alla meta' di quella del padre per i figli minorenni, orfani di entrambi i genitori, se siano in numero non minore di due, e ad un quarto, se vi sia un figlio solo.
[3]Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sara' a carico della Cassa la sola parte di pensione o di sussidi, stabilita con le norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009
