Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1900
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le entrate di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna Sezione del nuovo Istituto, distinte in due conti: individuale e collettivo.
tolto: Il conto individuale deve essere tenuto distinto per ciascun compartecipante, ed e' costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante stesso, dai contributi della Societa', dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego di questi fondi, salvo per la seconda Sezione il prelevamento di cui al seguente articolo 5. Il conto collettivo e' costituito da tutti gli altri proventi di cui all'articolo precedente e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili nei casi previsti dai seguenti articoli 6 e 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art4 · fonte del testo
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