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[1]Insieme cogli Statuti definitivi, la stessa Commissione di cui all'articolo 12 determinera' le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi Statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso esistenti, a norma dell'articolo 35 dei Capitolati per le reti Adriatica e Mediterranea, e a norma dell'articolo 31 del Capitolato per la rete Sicula.
[2]Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, le ritenute normali dovranno essere diminuite della meta' del contributo tecnico annuale corrispondente alle parti di pensioni e di sussidi che non sono piu' a carico delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso, per effetto delle norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.
Testo in vigore dal 29 marzo 1900 al 9 agosto 1908
