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[1]Insieme cogli Statuti definitivi, la stessa Commissione di cui all'articolo 12 determinera' le entrate annue necessarie in confronto degli impegni derivanti dagli stessi Statuti, in modo da assicurare l'equilibrio tecnico dei bilanci annuali delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso esistenti, a norma dell'articolo 35 dei Capitolati per le reti Adriatica e Mediterranea, e a norma dell'articolo 31 del Capitolato per la rete Sicula.
[2]Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, le ritenute normali dovranno essere diminuite della meta' del contributo tecnico annuale corrispondente alle parti di pensioni e di sussidi che non sono piu' a carico delle Casse di pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso, per effetto delle norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 luglio 1908, n. 418
3La L. 9 luglio 1908, n. 418 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "E' abrogata la disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101".
Testo in vigore dal 9 agosto 1908 al 16 dicembre 2009
